Tutto quello che volevi sapere sulla traduzione giurata
Se devi richiedere il riconoscimento di un titolo di studio, guidare con una patenta ottenuta in un altro paese, immatricolare l’auto, ottenere la cittadinanza italiana per una residenza o un matrimonio e tutti quei casi in cui hai bisogno di tradurre un documento ufficiale ti serve la traduzione giurata, nota anche come traduzione asseverata.
Cos’è la traduzione giurata? Come funziona? In quali casi è richiesta? Quali sono i costi? Rispondiamo a tutte queste domande nei seguenti paragrafi.
Cos’è l’asseverazione, tempi e costi
La traduzione assume pieno valore legale dopo l’asseverazione, cioè il giuramento che il traduttore recita presso l’ufficio del Giudice di Pace, di Volontaria Giurisdizione o di un notaio attestando l’assoluta veridicità e corrispondenza del testo tradotto al testo originale, assumendosi tutte le responsabilità sia da un punto di vista legale che penale.
Per quanto riguarda i costi è richiesta una marca da bollo da 16 euro ogni 4 pagine di traduzione, contando il verbale di asseverazione, più una marca da bollo da 3,87 euro per il verbale di asseverazione. Tuttavia esistono anche dei documenti esenti dalle marche da bollo.
Per quanto riguarda le tempistiche della traduzione asseverata, si va da un giorno a 7 giorni lavorativi a seconda della complessità, della tipologia e della lunghezza del documento da tradurre.
Come funziona la traduzione giurata?
La traduzione giurata è costituita da 4 elementi fondamentali:
- testo originale;
- traduzione;
- verbale di asseverazione;
- apostille/legalizzazione se richiesta.
Il testo originale è quello che deve essere tradotto ma, durante l’asseverazione, può essere sufficiente una fotocopia del documento originale se l’autorità alla quale consegnare il documento dà la sua approvazione. Può essere richiesta l’autenticazione o meno della stessa fotocopia a seconda di quanto stabilito dall’autorità alla quale vengono consegnati i documenti.
La traduzione è per l’appunto il documento tradotto del testo originale e, per essere certificata, ha bisogno della firma e successivamente del giuramento del traduttore.
Il verbale di asseverazione, che viene fornito dal Tribunale o dal Giudice di Pace, è un modello che va compilato e firmato dal traduttore dinanzi al funzionario dell’ufficio asseverazioni o del Giudice di Pace.
Infine l’ultimo step necessario, se il documento deve essere utilizzato all’estero, è l’apostille o la legalizzazione, cioè un foglio che viene aggiunto alla fine.
Dopo questi vari passaggi i documenti vengono pinzati così da costituire un unico plico contenente tutti gli elementi essenziali per la traduzione giurata. Il funzionario tra le pagine della traduzione applica i timbri di giunzione e annulla le marche da bollo con un timbro.
Cos’è la legalizzazione
Un discorso più approfondito merita la legalizzazione, o l’apostille, richiesta quando bisogna ricevere o inviare un documento all’estero.
La legalizzazione e l’apostille hanno il medesimo significato e rappresentano una modalità di attestazione della qualifica legale del pubblico ufficiale che ha firmato l’atto e l’autenticità della sua firma.
L’apostille è valida per i paesi firmatari della Convenzione de L’Aja del 5 ottobre 1961, mentre la legalizzazione è in vigore per tutti gli altri paesi.
Tieni a mente che un atto di stato civile italiano, destinato all’estero, deve essere legalizzato/apostillato presso la Prefettura, mentre la traduzione di quello stesso atto deve essere legalizzata/apostillata in Procura dopo l’asseverazione.
In pratica avrai una legalizzazione emessa dalla Prefettura sul documento originale e un’altra sulla traduzione emessa dalla Procura. Questo servizio è gratuito e richiede tra i 2 e i 7 giorni.
Qual è la differenza tra traduzione giurata e traduzione certificata?
Non bisogna confondere la traduzione giurata con la traduzione certificata che presentano delle differenze. Per sapere di quale tipologia di traduzione hai bisogno, la cosa migliore è chiederlo all’autorità che riceve i documenti.
Se una traduzione deve essere usata come atto di fede pubblica, allora rientra nella sfera del diritto pubblico e quindi risponde ad esigenze di pubblico interesse. In una traduzione usata in un procedimento giudiziario, tale interesse è tutelare il corretto esercizio della giustizia, che verrebbe compromesso da una traduzione falsa o sbagliata. Anche le traduzioni di documenti di identità, patenti, diplomi o lauree hanno finalità di natura pubblica. In questi casi si fa ricorso alla traduzione giurata.
Non si può fare lo stesso discorso per documenti che riguardano il diritto privato e in tal caso non è richiesta l’asseverazione della traduzione di un contratto, a meno che la traduzione non venga utilizzata in un procedimento giudiziario dove quel contratto deve essere acquisito agli atti, rientrando così in un contesto di diritto pubblico.
In casi come questi al traduttore si chiede la certificazione non tanto per attestare la conformità e la veridicità della sua traduzione, quanto piuttosto per attestare che il lavoro è stato svolto con serietà e professionalità, tenendo conto dell’importanza del testo e del compito assegnatogli. Tale procedura è prevista in ambito privatistico e non c’entra nulla con gli istituti dell’asseverazione o della legalizzazione.
In alcuni paesi come il Regno Unito, dove non è prevista l’asseverazione, vengono accettate traduzioni certificati di curriculum, certificati, dichiarazione dei redditi, titoli di studio ecc.
In conclusione quindi la traduzione giurata:
- è un testo ufficiale;
- se dotata di apostille ha valore legale all’estero;
- richiede le marche da bollo, fatta eccezione per gli atti di adozione, separazione e atti di clienti ammessi al patrocinio gratuito;
- passa per il Tribunale e quindi richiede tempi più lunghi;
- può essere fornita da un traduttore iscritto o meno all’albo a seconda di quanto stabilito dal Tribunale;
- è richiesta per tutti gli uffici italiani, per atti di nascita e di matrimonio, per richieste di cittadinanza ecc.
La traduzione certificata invece:
- non viene accettata in tutti i paesi;
- non passa per il Tribunale;
- non ha bisogno di marche da bollo;
- può essere rilasciata esclusivamente da un traduttore iscritto all’albo del Tribunale oppure della Camera di Commercio;
- può essere richiesta per pagelle, diplomi, titoli di studio e curriculum destinati all’estero eventualmente per iscrizioni ai college, per iscrizioni ad albi vari o per presentare il curriculum per cercare lavoro.
Con l’entrata in vigore del Regolamento 2016/1191 non è più necessario legalizzare i documenti pubblici, apporre l’apostille e addirittura tradurre determinati certificati per favorire la libera circolazione dei cittadini e lo scambio di documenti tra gli stati dell’Unione Europea.